La depenalizzazione non esclude il risarcimento del danno da falso in bilancio
Aggiornato il 1 dicembre 2009- Home » Varie
La depenalizzazione del reato penale di falso in bilancio non mette al riparo dalle conseguenze del fatto illecito sul piano civile. E’ infatti legittimo, secondo la Corte, il ristoro del danno patrimoniale e morale per i dipendenti di una società il cui amministratore delegato è condannato per il reato di falso in bilancio. In sintesi nella pronunzia in oggetto è riconosciuto il nesso di causalità tra la non veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del gruppo e il pregiudizio subito dai lavoratori in merito alla quantificazione del premio, previsto dal contratto, indicizzato sulla base dell’andamento societario.
Alle osservazioni manifestate dalla difesa in merito alla depenalizzazione del reato, a seguito delle modifiche introdotte nel 2002, la Corte ricorda che la sentenza impugnata ha opportunamente richiamato il secondo comma dell’art. 2 c.p., che nel disciplinare le conseguenze della abolitio criminis, prevede che con l’entrata in vigore della nuova norma, cessino la esecuzione e gli effetti penali della condanna, ma non modifica le conseguenze sul piano civile, secondo il principio, di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che esclude la retroattività della legge.
Dunque “la contestazione del comportamento omissivo o inveritiero nella predisposizione dei dati risultanti dal bilancio, accertato in via definitiva dal giudice penale, integrava un fatto ingiusto potenzialmente idoneo a provocare una lesione di interessi rilevanti sul piano civilistico e quindi a dar luogo al conseguente risarcimento (art. 2043 c.c.) indipendentemente dalla rilevanza del medesimo comportamento sul piano penale.“

La depenalizzazione non esclude il risarcimento del danno da falso in bilancio, guida all'acquisto e alla scelta di La depenalizzazione non esclude il risarcimento del danno da falso in bilancio su economialive, il portale del risparmio dalla parte del consumatore.
RSS feed dei commenti a questo articolo. TrackBack URL