Guida in stato di ebbrezza
Aggiornato il 1 dicembre 2009- Home » Varie
E’ ormai consolidato l’orientamento della Cassazione che prevede il sequestro del veicolo per casi gravi di guida in stato di ebbrezza (alcolemia superiore a 1.5 grammi/litro), a prescindere dalla pronuncia di condanna.
Secondo la Corte: “Il veicolo non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità e dall’esito del giudizio, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto trovato in grave stato di ebbrezza ed ovviamente all’esito dell’eccertamento giudiziale della attribuibilità di quel fatto-reato al soggetto cui è stata sottratta la disponibilità della res con il sequestro.“.
Nel caso di specie, la difesa chiedeva una lettura restrittiva dell’art. 186 del codice della strada, soprattutto nel richiamo a quanto disposto dall’art. 240 c.p., secondo cui è la sola sentenza di condanna a disporre la confisca del bene. Dunque la misura non sarebbe applicabile nel caso di un decreto penale.
Sul punto, la Cassazione ricorda che a seguito delle modfiche introdotte dal DL 92/08 l’orientamento della Corte, in materia di circolazione stradale, è orientata alla valorizzazione del momento della prevenzione della misura sanzionatoria, dunque è opportuno intendere il concetto di sentenza di condanna in senso più ampio, ovvero come statuizione di condanna, includendo dunque anche il decreto penale.

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